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Articolo 75 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 30/06/2022]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 75 TULPS

Articolo abrogato dall'art. 164, comma 1, lettera e), D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuità e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre nel territorio dello Stato o esportare o fare comunque commercio di pellicole cinematografiche.]

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