Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.
[(1)Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza del prefetto.]
Note
(1)
Per quanto riguarda l'esercizio e l'impianto di ascensori e montacarichi in servizio privato, vedi la L. 24 ottobre 1942, n. 1415, il D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 e il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, e per gli ascensori in servizio pubblico la L. 23 giugno 1927, n. 1110, e il R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696.