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Articolo 53 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 30/06/2022]

Dispositivo dell'art. 53 TULPS

(1)È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.

Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva(2).

L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma(3).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.

La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno. (4)

Note

(1) Articolo modificato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 8 e, successivamente, così sostituito dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 1 del medesimo D.Lgs. 58/2010.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. 25 settembre 2012, n. 176.
(3) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. 25 settembre 2012, n. 176.
(4) L'art. 19 comma 3 del D. Lgs. 19 maggio 2016, n. 81 ha previsto che l'attestato di esame "UE del tipo" e la valutazione della conformità di cui all'Allegato III sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento di cui al presente articolo.

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