(1)Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.
Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.
Note
(1)
Per quanto concerne la composizione della Commissione tecnica di cui al presente articolo, vedi l'art. 89, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.