(1)Il prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.
Note
(1)
Per il caso di trasgressione all'ordine dato dal Prefetto di consegna di armi o munizioni, vedi l'art. 698, codice penale del 1930. Vedi, anche, l'art. 16, D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58.