(1)È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore.
Note
(1)
Per il trasferimento ai comuni della funzione prevista dal presente articolo, vedi l'art. 163, comma 2, lett. a), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.