Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte(1).
La licenza è altresí necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di 2 anni(2).
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.
Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro(3)(4).
Note
(1)
Comma così modificato dall'art. 1-ter, comma 3, lett. a) e b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, a decorrere dal 14 marzo 2006 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 204/2010.
(2)
Comma sostituito dall'art. 1-ter, comma 3, lett. c), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, a decorrere dal 14 marzo 2006 e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 204/2010.
(3)
Comma così modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 1-ter, comma 3, lett. d), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, a decorrere dal 14 marzo 2006 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 204/2010.
(4)
La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 64, comma 1) che "La competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146".