1. (1)Un soggetto passivo non stabilito cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato:
- a) se ha comunicato allo Stato di stabilimento di non avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento ha ricevuto tale comunicazione o, se tale comunicazione è stata ricevuta nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo;
 - b) se sono venute meno le condizioni di cui all'articolo 70 quaterdecies, comma 1, lettera b), e comma 2, a partire dall'anno civile successivo a quello in cui tali condizioni sono venute meno;
 - c) se è superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari dello Stato, a partire dall'anno civile nel corso del quale la soglia è stata superata. In tale caso l'imposta è dovuta a partire dall'effettuazione dell'operazione che comporta il superamento di tale soglia e dalla medesima data il soggetto passivo è tenuto a identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli adempimenti previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
 - d) negli altri casi in cui è disattivato il numero di identificazione EX, dal momento in cui tale identificazione è venuta meno.
 
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato di stabilimento nonché di quelle eventualmente a sua disposizione, comunica tempestivamente con mezzi elettronici allo Stato di stabilimento la data in cui il regime di franchigia ha cessato di applicarsi nel territorio dello Stato.
        
      





Tesi di laurea
Consulenza