L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autoritā competenti degli Stati membri della Comunitā economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto. Essa, a tal fine, puō autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autoritā con le modalitā ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.







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