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Articolo 50 Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Sanzioni penali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 50 Testo unico IVA

Articolo abrogato dal D.L. 10 luglio 1982, n.429, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1982, n.516

[Chi si sottrae al pagamento dell'imposta dovuta nel corso di un anno solare per un ammontare superiore a lire cento milioni, salve le disposizioni degli articoli precedenti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa dalla metà al doppio dell'imposta non versata.

Chi nel corso di un anno solare consegue un indebito rimborso per un ammontare superiore a lire cinquanta milioni, indipendentemente da quanto stabilito negli articoli precedenti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa dalla metà al doppio del rimborso conseguito, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti e fuori dei casi di concorso nei reati ivi previsti, chi ha sottoscritto la dichiarazione annuale è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Chi emette fatture per operazioni inesistenti o indica nelle fatture i corrispettivi e le relative imposte in misura superiore a quella reale è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione. La stessa pena si applica a chi annota nel registro di cui all'art. 25 fatture inesistenti o relative ad operazioni inesistenti o recanti le indicazioni dei corrispettivi o delle imposte in misura superiore a quella reale.

La condanna importa, per i reati previsti nei commi primo e secondo, per un periodo di tre anni, l'interdizione e l'incapacità previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e nell'art. 2641 del codice civile, nonché la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio, a norma dell'art. 140 del codice penale.]

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