[Se il volume d'affari realizzato dal contribuente nell'anno solare è superiore a cinque ma non superiore a ventuno milioni di lire, l'imposta è determinata nel modo seguente:
- 1) sull'imponibile annuale, se inferiore a ventuno milioni, si opera un abbattimento in misura pari ai cinque sedicesimi della differenza, ripartito proporzionalmente qualora le operazioni imponibili effettuate siano soggette all'imposta con aliquote diverse;
- 2) l'imposta è ridotta alla metà a titolo di applicazione forfetaria della detrazione prevista nell'art. 19;
- 3) dall'imposta determinata a norma dei precedenti numeri sono computate in detrazione, in sede di dichiarazione annuale, le somme versate mensilmente o trimestralmente nel corso dell'anno ai sensi degli articoli 27 e 31.
I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a ventuno milioni possono operare la detrazione nel modo indicato al n. 2) anche all'atto delle dichiarazioni e dei versamenti trimestrali eseguiti a norma del n. 4) dell'art. 31, salvo conguaglio in sede di dichiarazione annuale qualora il limite di ventuno milioni venga superato nel corso dell'anno.
I contribuenti che hanno operato la detrazione a norma del n. 2) e che nella dichiarazione annuale hanno indicato, in conformità alle risultanze delle registrazioni eseguite, un volume d'affari non superiore a ventuno milioni, hanno diritto alle detrazioni previste nell'art. 19, in deroga al disposto del terzo comma dell'art. 28, qualora il volume d'affari definitivamente accertato secondo le disposizioni del titolo quarto non sia superiore a trenta milioni.
Nell'ipotesi prevista nel primo comma il contribuente è dispensato dal versamento e dalla dichiarazione relativi all'ultimo mese o trimestre e deve presentare la dichiarazione annuale entro il mese di gennaio in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze.
Il contribuente ha facoltà, all'atto della dichiarazione annuale, di optare per la determinazione dell'imposta nel modo normale anziché in quello previsto nel primo comma. L'opzione è vincolante anche per i due anni solari successivi.]