[Nei confronti dei contribuenti il cui volume d'affari, in un anno solare, non ha superato ventuno milioni di lire, le modalità di applicazione dell'imposta per l'anno solare successivo, salvo il disposto degli articoli 32 e 33 e ferme restando le altre disposizioni del presente decreto, sono semplificate come segue:
- 1) l'emissione delle fatture per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, tranne le cessioni di immobili e di beni strumentali, non è obbligatoria se non sia richiesta dal cessionario o dal committente, il quale è obbligato a richiederla se acquista i beni o utilizza i servizi nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
- 2) l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è determinato in base ai corrispettivi effettivamente riscossi, diminuiti a norma del quarto comma dell'art. 27. I corrispettivi delle cessioni di immobili e beni strumentali e quelli delle operazioni indicate alle lettere b), c) e d) dell'art. 13 e al secondo comma dell'art. 17 si considerano in ogni caso come riscossi;
- 3) le operazioni devono essere registrate a norma dell'art. 24, annotando l'ammontare giornaliero dei corrispettivi riscossi e globalmente, nell'ultimo giorno di ogni mese, l'ammontare di quelli non ancora riscossi;
- 4) le dichiarazioni e i versamenti previsti nell'art. 27 devono essere eseguiti, anziché mensilmente, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare. Nelle dichiarazioni trimestrali e annuali, da presentare in conformità a speciali modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze, deve essere indicato separatamente l'ammontare dei corrispettivi non ancora riscossi.
I contribuenti il cui volume d'affari, nell'anno solare precedente, non ha superato ottanta milioni di lire, devono presentare le dichiarazioni ed eseguire i versamenti previsti nell'art. 27, anziché mensilmente, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare, ferme restando le altre disposizioni del presente decreto.]