1. (1)Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:
- a) "prestatore di servizi di pagamento": una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- b) "servizio di pagamento": una delle attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- c) "operazione di pagamento": l'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- d) "pagatore": il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- e) "beneficiario": il soggetto destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- f) "Stato membro di origine": lo Stato membro di origine come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- g) "Stato membro ospitante": lo Stato membro ospitante come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- h) "conto di pagamento": un conto di pagamento quale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- i) "IBAN": l'IBAN quale definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;
- l) "BIC": il BIC quale definito all'articolo 2, punto 16, del citato regolamento (UE) n. 260/2012.
Note
(1)
Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1 del D. Lgs. 18 ottobre 2023, n. 153.
Il D.Lgs. 18 ottobre 2023, n. 153 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024".
Il D.Lgs. 18 ottobre 2023, n. 153 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024".