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Articolo 194 septies Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Dichiarazione pubblica

Dispositivo dell'art. 194 septies TUF

1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, nel caso di inosservanza:

  1. a) delle norme previste dagli articoli 4 undecies; 6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24 bis;29; 33, comma 4; 35 decies; 67 ter; 68, commi 1 e 2; 68 quater, commi 2 e 3; 98 ter, comma 3; 98 ter 1, commi 3 e 4; e 187 quinquiesdecies, comma 1, e delle relative disposizioni attuative(8);
  2. b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98 quater;
  3. c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative;
  4. d) delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, nonché per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4 sexies, comma 5, e dell'articolo 4 septies, comma 1(1);
  5. e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell'articolo 42 del medesimo regolamento;
  6. e-bis) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-quater;
  7. e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012, del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento (UE) 2021/23 richiamate dall'articolo 193 quater, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater(9).
  8. e-quater) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall'articolo 190 bis 1, commi 1 e 3(2);
  9. e-quinquies) delle norme previste dagli articoli 124 quinquies, 124 sexies, 124 septies, 124 octies e delle relative disposizioni attuative(3)(4);
  10. e-sexies) delle disposizioni richiamate dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5(5);
  11. e-septies) delle norme del regolamento (UE) 2019/2033 richiamate dall'articolo 194 ter 1 e delle relative disposizioni attuative(6);
  12. e-octies) delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 richiamate dall'articolo 194 ter e delle relative disposizioni attuative(6).
  13. e-novies) delle norme del regolamento (UE) 2017/2402 richiamate dall'articolo 190 bis 2, comma 1(7).

Note

(1) Lettera modificata dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 25 novembre 2019, n. 165.
(2) Le lettere e-bis), e-ter) ed e-quater) sono state inserite dall'art. 2 comma 6 del D. Lgs. 13 febbraio 2019, n. 19.
(3) La lettera e-quinquies) è stata inserita dall'art. 4 comma 8 del D. Lgs. 10 maggio 2019, n. 49.
(4) Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto, con l'art. 33, comma 2-bis, che "Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, gli articoli 4-sexies; 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020".
(5) La lettera e-sexies) è stata introdotta dall'art. 4, comma 8, del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 17 e successivamente modificata dall'art. 1, comma 1, lettera y) del D. Lgs. 5 novembre 2021, n. 201.
(6) Le lettere e-septies) ed e-octies) sono state introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera y) del D. Lgs. 5 novembre 2021, n. 201.
(7) La lettera e-novies) è stata introdotta dall'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 3 agosto 2022, n. 131.
(8) La lettera a) del comma 1 è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 29.
(9) La lettera e-ter) del comma 1 è stata modificata dall'art. 25, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224.

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