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Articolo 192 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Offerte pubbliche di acquisto o di scambio

Dispositivo dell'art. 192 TUF

1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa.

2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi:

  1. a) non rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 4, ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4;
  2. a-bis) viola le disposizioni di cui all'articolo 103, commi 3 e 3-bis;
  3. a-ter) viola le disposizioni relative all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell'articolo 108, comma 7;
  4. b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell'articolo 110;
  5. b-bis) viola l'obbligo di cui all'articolo 110, comma 1-bis.

2-bis. Se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190 bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. La sanzione massima applicabile ad una persona fisica per le violazioni previste ai commi 1 e 2 non può essere superiore a euro cinque milioni.

2-ter. Si applica l'articolo 187 quindecies, comma 1-quater.

3. [Gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo 104, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentoquindicimila.](1)

Note

(1) Comma abrogato dal D. Lgs. 25 settembre 2009, n. 146.

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