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Articolo 196 ter Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Impegni

Dispositivo dell'art. 196 ter TUF

1. (1)Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale con sultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione puo' essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata.

3. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se:

  1. a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;
  2. b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti;
  3. c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo.

Note

(1) Articolo introdotto, così come il Titolo II bis della Parte V, dall'art. 23, comma 1 della L. 5 marzo 2024, n. 21.

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