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Articolo 176 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 176 TUF

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 11 APRILE 2002, N. 61

[1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che utilizzano, a profitto proprio o altrui, notizie riservate avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a revisione contabile, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire ottocentomila a otto milioni.

2. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che, senza giustificato motivo, comunicano notizie avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a revisione contabile, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società stessa, con la reclusione fino ad un anno.

3. I delitti previsti dal presente articolo sono punibili a querela della società alla quale si riferiscono le notizie utilizzate o comunicate.]

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