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Articolo 124 novies Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Poteri regolamentari

Dispositivo dell'art. 124 novies TUF

(1)1. La Consob, sentite la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, disciplina con regolamento termini e modalità della comunicazione, prevista dall'articolo 124 septies, agli investitori istituzionali da parte dei gestori di attivi.

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento termini e modalità di pubblicazione della politica di impegno dei gestori di attivi, delle modalità di attuazione della stessa e degli ulteriori elementi informativi, di cui all'articolo 124 quinquies, commi 1, 2 e 3.

3. L'IVASS e la COVIP disciplinano con proprio regolamento, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, i termini e le modalità di pubblicazione delle seguenti informazioni:

  1. a) la politica di impegno degli investitori istituzionali, le modalità di attuazione e gli ulteriori elementi informativi, di cui all'articolo 124 quinquies, commi 1, 2 e 3;
  2. b) gli elementi della strategia di investimento azionario adottata dagli investitori istituzionali o dell'accordo stipulato con il gestore di attivi e gli elementi informativi, di cui all'articolo 124 sexies, commi 1, 2 e 3.

4. La Consob detta con regolamento termini e modalità di pubblicazione da parte dei consulenti in materia di voto della relazione indicata all'articolo 124 octies.

Note

(1) Tale disposizione è stata inserita dall'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 10 maggio 2019, n. 49.
Il D. Lgs. 10 maggio 2019, n. 49 ha disposto, con l'art. 7, comma 2, lettera d), che la presente modifica "si applica decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo".

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