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Articolo 79 novies 3 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Liquidazione coatta amministrativa

Dispositivo dell'art. 79 novies 3 TUF

1. (1)Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle controparti centrali, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione ordinaria di cui all'articolo 79 novies 4 e anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce:

  1. a) quando ricorrono i presupposti indicati alle lettere a) e b), ma non quello indicato alla lettera c), dell'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/23;
  2. b) quando la CCP abbia applicato o intenda applicare misure di risanamento che, seppur in grado di evitarne il dissesto, producono effetti negativi significativi sul sistema finanziario dell'Unione o di uno o più Stati membri, ma non sia stata avviata la risoluzione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/23.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 80, ad eccezione dei commi 1 e 2, da 81 a 90, 91, ad eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92 bis, 93 e 94 del Testo Unico bancario.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 25, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224.

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