1. Il gestore di una sede di negoziazione che negozia derivati su merci o derivati sulle quote di emissione si dota di un sistema di controlli sulla gestione delle posizioni che gli consenta di(2):
- a) controllare le posizioni aperte delle persone;
- b) ottenere dalle persone informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, circa l'entità e la finalità di una posizione o esposizione assunta, informazioni sui titolari effettivi o sottostanti, eventuali misure concertate e eventuali attività o passività nel mercato sottostante, comprese, se del caso, le posizioni detenute in derivati su quote di emissione o le posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in altre sedi di negoziazione e in contratti EEOTC tramite i membri e i partecipanti(1)(2);
- c) imporre a una persona di chiudere o ridurre una posizione in via temporanea o permanente e di adottare unilateralmente misure per assicurare la chiusura o la riduzione della posizione nel caso in cui la persona non ottemperi; e (1)
- d) esigere che la persona reimmetta temporaneamente liquidità nel mercato a un prezzo e un volume convenuti, con l'esplicito intento di lenire gli effetti di una posizione elevata o dominante(1).
Note
(1)
Le lettere b) c) e d) sono state modificate dall'art. 1, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 31.
(2)
Il D.Lgs. 9 febbraio 2026, n. 28 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera l)) la modifica dell'art. 68-bis, rubrica e comma 1, alinea e lettera b).







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