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Articolo 65 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 12/03/2025]

Requisiti organizzativi dei mercati regolamentati

Dispositivo dell'art. 65 TUF

1. Il mercato regolamentato dispone di:

  1. a) misure per identificare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato regolamentato o per i suoi membri o partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del gestore del mercato e il suo ordinato funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l'assolvimento di qualsiasi funzione delegata al mercato regolamentato dall'autorità competente;
  2. b) procedure per gestire i rischi ai quali sono esposti, compresi i rischi informatici ai sensi del capo II del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, dispositivi e sistemi adeguati a identificare i rischi che possono comprometterne il funzionamento e misure efficaci per attenuare tali rischi(1);
  3. c) [LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 2025, N. 23](1)
  4. d) regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono un processo di negoziazione corretto e ordinato nonché di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini;
  5. e) misure efficaci atte ad agevolare il regolamento efficiente delle operazioni eseguite nell'ambito del sistema;
  6. f) risorse finanziarie sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell'entità delle operazioni concluse nel mercato, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali esso è esposto.

2. La Consob può ulteriormente dettagliare, con regolamento, i requisiti organizzativi del mercato regolamentato e può dettare la metodologia di determinazione dell'entità delle risorse finanziarie previste nel comma 1, lettera f).

3. Per le operazioni concluse su un mercato regolamentato, i membri e i partecipanti non sono tenuti ad applicarsi reciprocamente gli obblighi specificamente individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. I membri o i partecipanti di un mercato regolamentato applicano detti obblighi per quanto concerne i loro clienti quando, operando per conto di questi ultimi, ne eseguono gli ordini su un mercato regolamentato.

Note

(1) Il D.Lgs. 10 marzo 2025, n. 23 ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 65, comma 1, lettera b) e l'abrogazione della lettera c) dell'art. 65, comma 1.

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