1. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62 ter, comma 1, possono:
- a) chiedere a chiunque la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da esse stabiliti;
- b) procedere ad audizione personale nei confronti di chiunque possa essere in possesso di informazioni pertinenti;
- c) richiedere ai revisori legali o alle società di revisione delle sedi di negoziazione di fornire informazioni.
2. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 1, viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.
3. La Consob, nell'ambito delle sue competenze e nel perseguimento delle finalità previste dall'articolo 62, comma 1, può esercitare nei confronti di chiunque gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187 octies secondo le modalità ivi previste.
4. Per le finalità di cui agli articoli 62, comma 1, e 62 ter, comma 1, la Consob e la Banca d'Italia possono esercitare nei confronti degli operatori ammessi alle sedi di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, e dei partecipanti remoti, i poteri di cui al comma 1. In caso di partecipanti remoti, l'autorità competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto è informata.