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Articolo 62 bis Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e operatori principali

Dispositivo dell'art. 62 bis TUF

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, con regolamento può stabilire requisiti specifici per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e per i relativi gestori, individuare ulteriori modalità di negoziazione e/o tipologie di operatori ammessi su tali sedi, nonché definire criteri per attribuire la qualifica di operatore principale ai soggetti operanti sulle sedi di negoziazione di titoli di Stato.

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