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Articolo 42 bis Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Pre-commercializzazione di FIA riservati

Dispositivo dell'art. 42 bis TUF

1. (1)La pre-commercializzazione di FIA riservati è la fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte di una Sgr o di un GEFIA UE o per loro conto ai potenziali investitori professionali residenti o aventi sede legale nel territorio dell'Unione europea, al fine di sondare l'interesse dei medesimi verso un FIA italiano o UE o un comparto non ancora istituiti o istituiti ma per i quali non è stata ancora avviata la procedura di notifica prevista dall'articolo 43, commi 2 e 8, nello Stato membro in cui i potenziali investitori risiedono o hanno la sede legale. In ogni caso, la pre-commercializzazione non costituisce mai un'offerta ai sensi dell'articolo 43, comma 1.

2. Le Sgr non possono svolgere in Italia e negli altri Stati dell'Unione europea la precommercializzazione nei casi in cui le informazioni fornite ai potenziali investitori:

  1. a) sono sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi a sottoscrivere quote o azioni di un particolare FIA;
  2. b) equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di bozza che nella versione definitiva;
  3. c) equivalgono alla versione finale degli atti costituitivi, del prospetto o di altri documenti di offerta relativi a un FIA non ancora istituito.

3. Se ai potenziali investitori residenti o aventi la sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea sono fornite da parte della Sgr una bozza di prospetto o una bozza di documenti di offerta, esse non contengono informazioni sufficienti a consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano chiaramente che:

  1. a) non costituiscono un'offerta o un invito a sottoscrivere quote o azioni di un FIA;
  2. b) le informazioni in esse contenute non sono complete e potrebbero essere soggette a modifiche, ragion per cui non dovrebbero generare affidamento.

4. La Sgr assicura che gli investitori non sottoscrivano quote o azioni di un FIA attraverso la precommercializzazione e che, qualora contattati nell'ambito della pre-commercializzazione di un FIA, possano sottoscrivere quote o azioni di tale FIA soltanto nell'ambito della commercializzazione prevista dall'articolo 43.

5. La Sgr trasmette alla Consob una comunicazione che contiene:

  1. a) un elenco degli Stati membri, inclusa eventualmente l'Italia, in cui si svolge o si è svolta la pre-commercializzazione;
  2. b) i periodi di tempo in cui si svolge o si è svolta la pre-commercializzazione;
  3. c) una breve descrizione dell'attività svolta nel contesto della pre-commercializzazione, comprese le informazioni sulle strategie di investimento presentate;
  4. d) ove rilevante, un elenco dei FIA o dei comparti che sono o sono stati oggetto della precommercializzazione.

6. La Consob informa prontamente le autorità competenti degli Stati membri in cui la Sgr svolge o ha svolto la pre-commercializzazione.

7. Quando un GEFIA UE svolge la pre-commercializzazione in Italia, la Consob è informata di tale circostanza dall'autorità competente sul GEFIA UE e può chiedere a tale autorità di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si svolge o si è svolta sul territorio della Repubblica.

8. La Consob disciplina con regolamento, sentita la Banca d'Italia:

  1. a) i termini e le modalità che la Sgr deve osservare per la trasmissione della comunicazione di cui al comma 5;
  2. b) le fattispecie in presenza delle quali la sottoscrizione da parte di investitori professionali di quote o azioni di un FIA indicato nelle informazioni fornite nel contesto della precommercializzazione o istituito a seguito della pre-commercializzazione, è considerata il risultato della commercializzazione svolta dalla Sgr e ad essa si applica l'articolo 43.

9. I soggetti terzi possono svolgere attività di pre-commercializzazione per conto di una Sgr. La Consob, con il regolamento di cui al comma 8, individua i soggetti terzi che possono svolgere tali attività. Ad essi si applicano le disposizioni del presente articolo.

10. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr e ai GEFIA UE si applicano anche ai FIA italiani e ai FIA UE che gestiscono i propri patrimoni.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 5 novembre 2021, n. 191.

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