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Articolo 4 bis Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Individuazione dell'autoritā competente e delle autoritā competenti settoriali ai fini del regolamento CE n. 1060/2009, e successive modificazioni, relativo alle agenzie di rating del credito

Dispositivo dell'art. 4 bis TUF

1. La Consob č l'autoritā competente ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, ed esercita i poteri previsti dal predetto regolamento.

2. La Consob, la Banca d'Italia, l'Ivass e la COVIP sono le autoritā settoriali competenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento di cui al comma 1. Le predette autoritā collaborano tra loro e si scambiano informazioni, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa.

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