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Articolo 19 Testo unico dell'imposta di registro (TUR)

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)

[Aggiornato al 03/10/2024]

Denuncia di eventi successivi alla registrazione

Dispositivo dell'art. 19 TUR

1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse e` stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono(1)(3).

2. Il termine di cui al comma 1 è elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.

3. [[Per gli aumenti di capitale di cui al comma 6 dell'art. 27 la denuncia deve essere presentata, per le quantità sottoscritte fino al decorso di un trimestre dalla delibera, entro venti giorni successivi alla scadenza del trimestre ed entro venti giorni dal decorso di ogni successivo trimestre per quelle sottoscritte successivamente. Per le delibere soggette ad omologazione la disposizione si applica con riferimento alla data della notizia del provvedimento di omologazione anziché a quella della delibera. In caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni la denuncia deve essere presentata, per le quantità convertite in ciascun trimestre del periodo o dei periodi di convertibilità, entro venti giorni dal decorso del trimestre; per le obbligazioni convertibili in azioni di altra società la denuncia deve essere presentata da questa.] (2)

Note

(1) Comma modificato dall'art. 14, comma 1) del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.
(2) Comma abrogato dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(3) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139. Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

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