1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati:
- a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dell'art. 3;
- c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
- a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
- c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
- d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n 33;
- e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
- f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n 50;
- g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 3 All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole: "sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocitą tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.