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Articolo 13 bis Testo unico sull'immigrazione

(D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 13 bis Testo unico sull'immigrazione

Articolo abrogato dall’art. 34, comma 19, lett. c) del D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento. 2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4. 3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. 4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione.]

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