1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilitā delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare.
2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennitā da corrispondere č trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II.
4. Nulla č innovato in ordine alla disciplina sulle servitų militari.