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Articolo 23 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Contenuto ed effetti del decreto di esproprio

Dispositivo dell'art. 23 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

1. Il decreto di esproprio:

  1. a) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
  2. b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera;
  3. c) indica quale sia l'indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
  4. d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l'indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
  5. e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 22, comma 1, e della determinazione urgente della indennità provvisoria;
  6. e-bis) dà atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell'articolo 22 bis e del relativo stato di esecuzione;
  7. f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;
  8. g) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;
  9. h) è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'articolo 24.

2. Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari.

3. La notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si dà atto dell'opposizione e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni.

4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio.

5. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.

Massime relative all'art. 23 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

Cons. Stato n. 2563/2019

In materia di espropriazione per pubblica l'adozione del decreto di espropriazione, ex art. 23 del D.P.R. n. 327/2001, oltre i termini di legge costituisce vizio di legittimità del provvedimento con onere dell'interessato di impugnarlo.

Cons. Stato n. 2562/2019

In materia di espropriazione per pubblica utilità l'effetto traslativo della proprietà del bene alla pubblica amministrazione, attesa la natura recettizia del decreto di esproprio, si verifica alla data dell'adozione del detto decreto, indipendentemente dalla sua successiva notificazione.

Cons. Stato n. 4463/2013

Il piano per l'edilizia economica e popolare ha un'efficacia di 18 anni dalla data di approvazione ed è stato perciò ripetutamente affermato in giurisprudenza che l'art. 13 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, in materia di apposizione di termini per l'inizio e completamento dei lavori, nonché per l'espletamento della procedura espropriativa, non è applicabile alle espropriazioni concernenti l'attuazione dei piani di zona per l'edilizia economia e popolare, essendo detti termini sostituiti ed assorbiti proprio dalle disposizioni che delimitano nel tempo ope legis l'efficacia dei piani stessi. Da quanto esposto, consegue che il decreto di esproprio in oggetto, poiché emanato entro il termine di efficacia del P.E.E.P., è da considerarsi legittimo, stante la intrinseca distinzione tra procedimento e provvedimento di occupazione di urgenza e procedimento e provvedimento di espropriazione.

Cass. civ. n. 9495/2013

In caso di occupazione operata ai sensi della L. n. 865 del 1971, nell'ambito di attuazione di opere destinate alla edilizia residenziale pubblica, quando non siano indicati i termini di durata di essa, questa deve presumersi fissata nella misura massima di cinque anni, come prevista in tale norma speciale rispetto a quella generale della L. n. 2359 del 1865. Ai sensi della L. n. 167 del 1962, art. 9 e della L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 5 i P.E.E.P hanno efficacia di diciotto anni, sancendo il comma 3 della prima di tali due norme che l'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste. Pertanto le aree oggetto del P.E.E.P restano vincolate a quest'ultimo per detto maggiore periodo di diciotto anni, affievolendo per la stessa durata le proprietà su cui incidono, con assorbimento dei termini della L. n. 2359 del 1865, art. 13 e conseguente irrilevanza del termine triennale previsto per concludere la procedura espropriativa, termine avente quindi solo fini acceleratori di questa ma che nella specie non dava luogo a decadenza dell'espropriante nella emissione del decreto di esproprio, da qualificare legittimo perché intervenuto nei diciotto anni di efficacia del piano.

Cass. civ. n. 21825/2005

In tema di espropriazione per pubblico interesse, dopo la conclusione del procedimento ablativo la legge non consente lo "ius poenitendi" dell'espropriante, mediante la revoca del decreto di esproprio per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico e la restituzione d'ufficio del bene acquisito, essendo questa possibile solo previo esercizio, da parte del soggetto espropriato, del diritto di chiedere la retrocessione.

Cass. civ. n. 10229/2000

Fra gli atti soggetti a trascrizione , ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2643 e ss. c.c., non può legittimamente ricomprendersi il decreto di espropriazione di bene immobile, con riguardo al quale la trascrizione prevista dall'art. 53 L. 25 giugno 1865 n. 2359 assolve alla sola funzione di dare pubblicità al provvedimento amministrativo, ma non ha alcuna incidenza sulla sua efficacia traslativa e sulla piena opponibilità ai terzi, ancorché aventi causa dell'espropriato in forza di atto trascritto anteriormente. Ne consegue che un decreto di esproprio costitutivo, come nella specie, di servitù di acquedotto è dotato di efficacia "erga omnes" in forza di legge, indipendentemente da qualsiasi trascrizione , così che, anche se non regolarmente trascritta, detta servitù è pur sempre opponibile agli eventuali, successivi acquirenti dell'immobile da essa gravato.

Cass. civ. n. 4364/1982

In ipotesi di espropriazione di fondo gravato da usufrutto, regolata, per la determinazione della relativa indennità, dalla L. 25 giugno 1865 n. 2359, qualora solo l'usufruttuario abbia agito in giudizio di opposizione alla stima, e non anche il nudo proprietario, nei confronti di costui va ordinata l'integrazione del contraddittorio, sussistendo tra i suddetti litisconsorzio necessario ai sensi del combinato disposto degli art. 27 e 52 della citata L. n. 2359 del 1865 e 1000 c.c., atteso che l'indennità espropriativa deve essere liquidata esclusivamente nei confronti del proprietario del fondo soggetto ad espropriazione, mentre il diritto di usufrutto, una volta emesso il provvedimento ablatorio, si trasferisce sull'indennità, con la necessità, ai fini della riscossione della somma rappresentativa della stessa, del concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario.

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