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Articolo 12 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità

Dispositivo dell'art. 12 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

  1. a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;
  2. b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.

2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10.

Massime relative all'art. 12 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

Cons. Stato n. 1533/2018

La notifica degli atti di un procedimento ablatorio al proprietario catastale che non sia anche il proprietario effettivo incide sui termini per l'opposizione alla stima e sulla possibilità della richiesta del risarcimento del danno in ipotesi di colpa dell'espropriante.

Cons. Stato n. 1532/2018

Ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione dell'approvazione del progetto di un'opera pubblica, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, non è sufficiente la mera pubblicazione dell'atto ma è necessaria la notifica o, almeno, la piena conoscenza dello stesso da parte dei soggetti interessati.

Cons. Stato n. 2878/2015

Le aree comprese dal piano regolatore generale nell'ambito di un piano per gli insediamenti produttivi (PIP) assumono carattere edificatorio e subiscono la conformazione propria del piano stesso (art. 12, comma 1, lett. a, del D.P.R. n. 327/2001, T.U. Espropriazione per p.u.) (Conferma della sentenza del T.a.r. Toscana, Firenze, sez. I, n. 2065/2011).

Cass. civ. n. 23943/2008

Con l'annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera viene rimosso il vincolo funzionale tra la dichiarazione di pubblica utilità stessa e la condotta dell'amministrazione, destinata ad assumere la connotazione non più di attività amministrativa esecutiva di un potere ablativo, ma di mera attività di fatto, autonoma e indipendente; con la conseguenza, comune a qualsiasi occupazione senza titolo di beni altrui: a) che il proprietario conserva la titolarità del bene; b) che la perdurante occupazione dell'immobile da parte della p.a. mantiene, a sua volta, il carattere di fatto illecito permanente; c) che il proprietario suddetto ove rinunci ad avvalersi della tutela reale e non mostri interesse per il suo fondo, ha diritto al risarcimento del danno da liquidare unicamente in base al criterio generale stabilito dall'art. 2043 c.c. per qualsivoglia fatto illecito.

Cass. civ. n. 5080/2008

L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, previsto dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990, trova applicazione anche nel procedimento relativo alla dichiarazione di pubblica utilità - non costituente un subprocedimento dell'espropriazione per pubblica utilità, ma un procedimento autonomo che si conclude con un provvedimento immediatamente impugnabile - e non è assolto nel caso in cui l'amministrazione procedente dia pubblicità (nella specie mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione regionale e sul bollettino regionale) ad atti anteriori al procedimento ablatorio (conferenza di servizi e altro). Né il fatto che i proprietari abbiano inviato osservazioni in relazione all'approvazione della variante al piano regolatore generale che preveda la destinazione urbanistica prodromica all'espropriazione, esclude l'obbligo di comunicazione, atteso che la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera pubblica e con essa la relativa localizzazione, sono oggetto di potere amministrativo nell'ambito del quale il contraddittorio con gli interessati può apportare elementi di valutazione non marginali ai fini della proporzionalità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Cass. civ. n. 2746/2008

L'annullamento degli atti della procedura ablativa in sede giurisdizionale elimina con effetto "ex tunc" la dichiarazione di p.u. e la condotta dell'amministrazione assume le connotazioni di mera attività di fatto autonoma ed indipendente, senza nesso eziologico con le cause dell'illegittimità con la conseguenza, comune a qualsiasi occupazione senza titolo di beni altrui: a) che il proprietario conserva la titolarità del bene; b) che la perdurante occupazione dell'immobile da parte della p.a. ha carattere di fatto illecito permanente; c) che il proprietario suddetto, ove rinunci ad avvalersi della tutela reale e non mostri più interesse per il suo fondo, ha diritto al risarcimento del danno da liquidare unicamente in base al criterio generale stabilito per qualsivoglia fatto illecito. Inoltre, nel caso di occupazione di una porzione del fondo altrui, non è possibile ricorrere al criterio previsto dall'art. 40 L. n. 2359 del 1865 (poi recepito dall'art. 33 D.P.R. n. 327 del 2001) che riguarda la diversa ipotesi di espropriazione parziale, mentre, in generale, va esclusa l'applicazione dell'art. 43 D.P.R. n. 380 del 2001, laddove limita l'entità massima del risarcimento nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità, qualora il progetto dell'opera pubblica sia antecedente all'entrata in vigore del D.P.R. citato.

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