Cass. civ. n. 21202/2009
In tema di contenzioso elettorale, ai fini della impugnativa giurisdizionale da parte dei cittadini elettori o di qualunque altro interessato ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, richiamato dall'art. 70, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la deliberazione di convalida dell'eletto costituisce presupposto processuale della domanda nei suoi confronti, la cui mancanza non solo rende inammissibile l'azione, ma preclude anche la possibilità di una domanda di mero accertamento della ineleggibilità del candidato volta ad ottenere una sentenza dichiarativa, per l'eventualità che gli venga in futuro attribuita la carica. Né assume rilievo la circostanza che la deliberazione sopravvenga nel corso del giudizio, trattandosi di requisito indispensabile per proporre l'azione giudiziaria che deve necessariamente sussistere al momento della proposizione della domanda.
Cass. civ. n. 3383/2008
Nel giudizio avente ad oggetto l'azione popolare proposta dal prefetto per far valere le cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e dell'art. 70 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la produzione in appello della nota di deposito dell'originale del ricorso introduttivo, notificato alla controparte, attestante l'avvenuto deposito dell'atto nel termine di decadenza di dieci giorni dall'ultima notificazione, come stabilito dal combinato disposto dei commi 3 e 5 del richiamato art. 82, costituisce attività di regolarizzazione e completamento della costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 182, comma 1, e 359 c.p.c., e pertanto non incontra i limiti, relativi alle prove cosiddette precostituite, previsti dall'art. 345 c.p.c.
Cass. civ. n. 12807/2004
In tema di contenzioso elettorale, l'art. 70 D.Lgs. n. 267 del 2000 legittima all'azione di decadenza, oltre al cittadino elettore, "chiunque altro vi abbia interesse", e, quindi, non esigendo un interesse diretto (come invece richiesto dall'art. 82, primo comma, D.P.R. n. 570 del 1960, modificato dalla legge n. 1147 del 1966), rende esperibile l'azione medesima anche da un altro componente del consiglio municipale, pur se non tragga personale vantaggio dall'eventuale accoglimento della domanda, in ragione del suo interesse a che la partecipazione del singolo consigliere non sia viziata da situazioni potenzialmente atte ad influire negativamente sul dovere di conformare il suo operato a valutazioni esclusivamente inerenti agli scopi istituzionali del comune.