(massima n. 1)
In tema di contenzioso elettorale, l'art. 70 D.Lgs. n. 267 del 2000 legittima all'azione di decadenza, oltre al cittadino elettore, "chiunque altro vi abbia interesse", e, quindi, non esigendo un interesse diretto (come invece richiesto dall'art. 82, primo comma, D.P.R. n. 570 del 1960, modificato dalla legge n. 1147 del 1966), rende esperibile l'azione medesima anche da un altro componente del consiglio municipale, pur se non tragga personale vantaggio dall'eventuale accoglimento della domanda, in ragione del suo interesse a che la partecipazione del singolo consigliere non sia viziata da situazioni potenzialmente atte ad influire negativamente sul dovere di conformare il suo operato a valutazioni esclusivamente inerenti agli scopi istituzionali del comune.