Cons. Stato n. 3663/2011
La mancanza del parere di regolarità contabile ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, non incide sulla legittimità del provvedimento adottato da un ente locale, potendo al più produrre conseguenze sul versante della responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari che lo hanno posto in essere.
C. Conti n. 114/2010
Il parere di regolarità contabile è previsto dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 2000 (corrispondente all'art. 53 dell'abrogata L. n. 142 del 1990) e differisce dal visto di regolarità contabile, previsto dall'art. 151 del medesimo decreto legislativo, che attiene alla fase di esecuzione della spesa e determina l'esecutività dei provvedimenti dei responsabili dei servizi rendendone possibile, in concreto, il pagamento delle spese in essi previsti; il responsabile del servizio finanziario nell'esprimere il proprio parere di regolarità contabile non ha alcun potere discrezionale e di merito, ma deve valutare, oltre che l'attestazione della copertura finanziaria e la corretta imputazione al capitolo di spesa, anche la legittimità della spesa con particolare riferimento alla competenza degli organi che l'hanno assunta, al rispetto dei principi contabili e alla completezza della documentazione a corredo della spesa stessa; tale assunto è confortato dal fatto che, in mancanza dei responsabili dei servizi, il parere di regolarità contabile deve essere espresso dal segretario dell'ente in relazione alle sue competenze che si caratterizzano per fornire assistenza di natura giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente; nonché dal fatto che al servizio finanziario è demandata la verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; deve, pertanto, ritenersi che il suddetto parere di regolarità contabile investa necessariamente anche la legittimità delle deliberazioni proposte.
Cons. Stato n. 5012/2009
La delibera di giunta comunale, recante annullamento d'ufficio di una precedente delibera che aveva proceduto all'assunzione di personale senza previo concorso pubblico, è legittima anche senza la previa acquisizione del parere del responsabile del servizio interessato, come richiesto dall'art. 49 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, trattandosi di prescrizione avente il solo scopo di individuare il responsabile in via amministrativa della deliberazione, con la conseguenza che la sua omissione non incide sulla validità della deliberazione stessa, rappresentando al più una mera irregolarità (Conferma T.a.r. Calabria, Catanzaro, 8 maggio 2008 n. 859).