(massima n. 1)
Il parere di regolaritā contabile č previsto dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 2000 (corrispondente all'art. 53 dell'abrogata L. n. 142 del 1990) e differisce dal visto di regolaritā contabile, previsto dall'art. 151 del medesimo decreto legislativo, che attiene alla fase di esecuzione della spesa e determina l'esecutivitā dei provvedimenti dei responsabili dei servizi rendendone possibile, in concreto, il pagamento delle spese in essi previsti; il responsabile del servizio finanziario nell'esprimere il proprio parere di regolaritā contabile non ha alcun potere discrezionale e di merito, ma deve valutare, oltre che l'attestazione della copertura finanziaria e la corretta imputazione al capitolo di spesa, anche la legittimitā della spesa con particolare riferimento alla competenza degli organi che l'hanno assunta, al rispetto dei principi contabili e alla completezza della documentazione a corredo della spesa stessa; tale assunto č confortato dal fatto che, in mancanza dei responsabili dei servizi, il parere di regolaritā contabile deve essere espresso dal segretario dell'ente in relazione alle sue competenze che si caratterizzano per fornire assistenza di natura giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente; nonché dal fatto che al servizio finanziario č demandata la verifica della legittimitā, regolaritā e correttezza dell'azione amministrativa; deve, pertanto, ritenersi che il suddetto parere di regolaritā contabile investa necessariamente anche la legittimitā delle deliberazioni proposte.