1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2002.
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2002.
Corte cost. n. 355/2004
La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimitā costituzionale dell'art. 138, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dell'art. 5-bis, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, (Proroghe e differimenti di termini), convertito con modificazioni nella L. 31 dicembre 2001, n. 463, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. Relativamente alle censure mosse nei confronti dell'art. 138, la Corte ha ribadito che l'esercizio della funzione legislativa delegata č esaurita con l'emanazione del decreto entro il termine stabilito dalla legge delega. Al contrario la pubblicazione del provvedimento pur necessaria per l'entrata in vigore dell'atto legislativo, rappresenta semplicemente un fatto esterno e successivo all'esercizio della delega: essa, pertanto, non deve avvenire necessariamente nel predetto termine (cfr. sent. 425/2000, nonché ord. 425/2002). Per quanto concerne la questione di costituzionalitā dell'art. 5-bis, D.L. 411/2001, la Corte ha affermato l'assoluta inconferenza del parametro costituzionale invocato dal giudice a quo, dal momento che il citato D.L. non č stato emanato in attuazione della legge di delega n. 50/99 e la questione, come prospettata dall'autoritā giudiziaria rimettente, risulta invece attinente al tema della successione di leggi penali nel tempo.
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