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Articolo 111 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 10/10/2024]

Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 111 Testo unico edilizia

Articolo abrogato dal D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

[1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti installati il committente č esonerato dall'obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalitā previste dal comma 2.

2. Il collaudo degli impianti puō essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.

3. Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere all'effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di falsitā delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente.]

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