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Articolo 95 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 10/10/2024]

Sanzioni penali

Dispositivo dell'art. 95 Testo unico edilizia

1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da euro 206 a euro 10.329.

Massime relative all'art. 95 Testo unico edilizia

Cass. pen. n. 19185/2015

In tema di prevenzione del rischio sismico, il reato previsto dall'art. 95 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 č applicabile a qualsiasi opera, eseguita in assenza della prescritta autorizzazione antisismica, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumitą, senza che le Regioni possano adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi. (Fattispecie relativa ad opere di sostegno di cartellonistica pubblicitaria di rilevanti dimensioni, illegittimamente qualificate da delibera della regione Calabria come "opere minori" sottratte alle leggi nazionali e regionali in materia di edilizia sismica).

Cass. pen. n. 27039/2010

Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di condanna per reato contravvenzionale, oblabile ai sensi dell'art. 162 cod. pen., con cui sia stata concessa d'ufficio la sospensione condizionale, in quanto la concessione di tale beneficio ne comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3, comma primo, lett. a), D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Cass. pen. n. 6563/1994

Sussiste l'interesse ad impugnare e deve pertanto ritenersi ammissibile il gravame nei confronti di provvedimento che sospende condizionalmente la pena dell'ammenda concernente contravvenzioni per le quali č ammessa l'oblazione in quanto, conseguendone l'iscrizione nel casellario giudiziale, la concessione del beneficio si risolve in un pregiudizio per l'imputato, stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell'iscrizione nel casellario (peraltro immediata), molto pił grave rispetto al lieve vantaggio rappresentato dall'esenzione (condizionata) dal pagamento.

Cass. pen. n. 12234/1985

L'imputato ha diritto di impugnare il provvedimento con cui gli sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e di ottenere la revoca di tale beneficio qualora da esso possa derivargli anziché un vantaggio la lesione di un diritto o di un interesse giuridico.

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