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Articolo 101 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 10/10/2024]

Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione

Dispositivo dell'art. 101 Testo unico edilizia

1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza č divenuta irrevocabile o il decreto č diventato esecutivo.

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