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Articolo 93 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 10/10/2024]

Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche

Dispositivo dell'art. 93 Testo unico edilizia

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65(1).

6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.

7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.

Note

(1) I commi 3, 4 e 5 sono stati modificati dall'art. 3 comma 1 lett. c) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

Massime relative all'art. 93 Testo unico edilizia

Cass. pen. n. 34604/2010

Qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la violazione dell'art. 95 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Cass. pen. n. 11271/2010

Il deposito "in sanatoria" degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso deposito preventivo di detti elaborati in quanto l'effetto estintivo č limitato dall'art. 45 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 alle sole contravvenzioni urbanistiche.

Cass. pen. n. 7098/2010

Non risponde del reato di omessa denuncia (art. 93, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) il titolare della ditta esecutrice dei lavori in zona sismica, o il mero esecutore degli stessi, in quanto si tratta di reato a soggettivitā ristretta, ascrivibile unicamente al committente, al titolare della concessione edilizia e, in genere, a chi abbia la disponibilitā dell'immobile o dell'area sui cui lo stesso sorge.

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