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Articolo 72 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 10/10/2024]

Omessa denuncia dei lavori

Dispositivo dell'art. 72 Testo unico edilizia

1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.

Massime relative all'art. 72 Testo unico edilizia

Cass. pen. n. 17539/2010

Il reato di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (artt. 65 e 72, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in quanto reato omissivo proprio, č configurabile in capo al costruttore, essendo imposto dalla legge, in via esclusiva a carico di quest'ultimo, l'obbligo di denuncia.

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