1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
- a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
- b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
- b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
- b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
- a) prove sui materiali da costruzione;
- [b) indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito;](1)
- c) prove di laboratorio su terre e rocce;
- c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti(2).
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.
Note
(1)
Lettera soppressa dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
(2)
La lettera c-bis è stata introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera 0a) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.