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Articolo 59 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 10/10/2024]

Laboratori

Dispositivo dell'art. 59 Testo unico edilizia

1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:

  1. a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
  2. b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
  3. b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
  4. b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:

  1. a) prove sui materiali da costruzione;
  2. [b) indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito;](1)
  3. c) prove di laboratorio su terre e rocce;
  4. c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti(2).

3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.

Note

(1) Lettera soppressa dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
(2) La lettera c-bis è stata introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera 0a) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

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