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Articolo 54 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 10/10/2024]

Sistemi costruttivi

Dispositivo dell'art. 54 Testo unico edilizia

1. Gli edifici possono essere costruiti con:

  1. a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
  2. b) struttura a pannelli portanti;
  3. c) struttura in muratura;
  4. d) struttura in legname.

2. Ai fini di questo testo unico si considerano:

  1. a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
  2. b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;
  3. c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.

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