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Articolo 28 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 10/10/2024]

Vigilanza su opere di amministrazioni statali

Dispositivo dell'art. 28 Testo unico edilizia

1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 27, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.

Spiegazione dell'art. 28 Testo unico edilizia

L’articolo in commento disciplina la vigilanza sulle opere realizzate dalle Amministrazioni statali, anch’esse soggette al rispetto della normativa urbanistico-edilizia applicabile alle costruzioni eseguite su iniziativa dei privati.
Ciò che differisce, quindi, non è la disciplina sostanziale, che è la medesima per entrambe le categorie di opere, bensì l’iter finalizzato alla repressione degli abusi edilizi eventualmente riscontrati.

La norma in commento, in particolare, attribuisce il potere di verificare la conformità urbanistico-edilizia dei manufatti e, soprattutto, i conseguenti poteri repressivi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ponendo a carico del Comune soltanto un dovere di segnalazione nei confronti dell’Autorità centrale.

Anche se il testo dell’articolo fa riferimento alle sole Amministrazioni statali, esso viene ritenuto applicabile anche agli interventi di interesse regionale.

Indipendentemente dalla funzione di impulso attribuita ai Comuni, comunque, il Ministero mantiene la facoltà di attivarsi d’ufficio nel caso in cui abbia altrimenti notizia della presenza di violazioni urbanistico-edilizie.

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