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Articolo 126 ter Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

Spese applicabili

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 126 ter Testo unico bancario

Articolo abrogato dal D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[1. Il prestatore dei servizi di pagamento non può richiedere all'utilizzatore spese inerenti all'informativa resa ai sensi di legge.

2. Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Le spese sono adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento.]

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