[1. Il prestatore dei servizi di pagamento non può richiedere all'utilizzatore spese inerenti all'informativa resa ai sensi di legge.
2. Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Le spese sono adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento.]