1. Ai contratti quadro si applica l'articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, e l'articolo 118 bis, commi 2, 3 e 4. Il potere previsto dall'articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca d'Italia(1).
2. In qualsiasi momento del rapporto, l'utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell'articolo 126 quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.