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Articolo 128 undecies Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 23/01/2026]

Organismo

Dispositivo dell'art. 128 undecies Testo unico bancario

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.

2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.

3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128 quater, comma 2, e all'articolo 128 sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.

4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4-bis e dall'articolo 128 terdecies, comma 4-bis, per le finalità della direttiva (UE) 2023/2225, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, l'Organismo collabora, anche attraverso lo scambio di informazioni, con le omologhe autorità degli altri Stati membri competenti ai sensi della citata direttiva (UE) 2023/2225. La trasmissione di informazioni per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio. Le informazioni ricevute dalle autorità di cui al secondo periodo possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'Autorità che ha fornito le informazioni(2).

4-bis. L'Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui all'articolo 128 novies 1, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con queste autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea(1).

4-ter. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo l'Organismo, i componenti dei suoi organi, nonché i suoi dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti, comportamenti o omissioni posti in essere con dolo o colpa grave(2).

Note

(1) Comma aggiunto dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(2) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera e)) la modifica dell'art. 128-undecies, comma 4 e l'introduzione del comma 4-ter all'art. 128-undecies. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorità creditizie". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".

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