1. (1)Le banche forniscono ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza le informazioni necessarie a questi ultimi per effettuare una valutazione del credito e della probabilità di recuperarne valore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di riservatezza. Le informazioni sono fornite anche quando il potenziale acquirente è una banca.
2. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia e, se del caso, all'autorità competente dello Stato ospitante, con periodicità almeno semestrale, informazioni relative ai crediti in sofferenza ceduti. La Banca d'Italia può prevedere una frequenza maggiore.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo in conformità a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea.
4. Le disposizioni indicate al comma 2 si applicano anche agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106.
5. La Banca d'Italia può estendere l'applicazione del comma 1 anche a soggetti diversi dalle banche, identificando i casi in cui le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e la probabilità di recuperare il relativo valore sono fornite al potenziale acquirente di crediti in sofferenza e disciplinando modalità e contenuti dell'informativa.