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Articolo 114.14 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

Reclami ed esposti

Dispositivo dell'art. 114.14 Testo unico bancario

1. (1)La Banca d'Italia disciplina le procedure che i gestori di crediti in sofferenza adottano per la gestione dei reclami presentati dai debitori.

2. I debitori ceduti possono presentare alla Banca d'Italia, secondo la procedura dalla stessa pubblicata, esposti relativi agli acquirenti di crediti in sofferenza, ai gestori di crediti in sofferenza o ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116. Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data".

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