1. Ai fini del presente capo:
- a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23;
- b) per «società finanziarie» si intendono le società indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b-bis) per «società di partecipazione finanziaria mista» si intendono le società di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
- b-ter) per «società di partecipazione finanziaria» si intendono le società indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- c) per «società strumentali» si intendono le società indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- d) per «coordinatore del conglomerato finanziario» si intende l'autorità indicata nell'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142(1).
1-bis. [ Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica.](2)
Note
(1)
Comma modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 182.
(2)
Comma abrogato dal D.lgs. 16 aprile 2012, n. 45.